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Ordinanza Sindacale n. 82/2010, Macellazione Suini.

Ordinanza Sindacale n. 82/2010 Oggetto: Macellazione domiciliare dei suini e ovi-caprini per uso familiare IL SINDACO Visto il Regolamento di Ispezione degli alimenti di origine animale R.D. n. 3298 del 20.12.1928; Vista la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 926 del 12 dicembre 2007; Vista la delibera regionale n. 745 del 31 agosto 2009; Vista la proposta della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Pisa, Zona Valdera; Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare dei suini e degli ovicaprini per il consumo privato delle carni; ORDINA E’ consenta la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni degli animali delle specie suina e ovicaprina. Le carni di tutti i suini e gli ovicaprini macellati domiciliarmente per il consumo privato debbono essere sottoposti a visita sanitaria. I suini di cui sopra dovranno essere sottoposti ad esame trichinoscopico in conformità col Reg. CE 2075/05 e con la D.G.R.T. 926/07 secondo le modalità di campionamento stabilito dalla normativa della Regione Toscana. E’ consentita la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni, proporzionalmente alla numerosità del nucleo familiare fino ad un numero massimo di animali corrispondenti ad 1 UGB nucleo familiare/anno (1 suino grasso = 0.20UGB; 1 suino lattonzolo = 0.05 UGB; 1 pecora/capra adulta = 0.1 UGB; 1 agnello/capretto = 0.05 UGB). L’allevatore, regolarmente identificato da codice aziendale, può consentire la macellazione per il consumo privato delle carni di propri animali, a privati cittadini, fino ad un massimo di 2 UGB/anno. Nel caso dovrà autocertificare la dichiarazione di provenienza degli animali sul modello ufficiale Mod. 4, indicando nella sezione C “destinazione” l’identificazione del privato cittadino che acquista l’animale e la destinazione a “macellazione immediata per uso familiare”. Copia del Mod. 4 dovrà essere trasmesso alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria entro 7 giorni dall’emissione. Tutti coloro che intendono macellare per uso familiare debbono effettuare la comunicazione, con almeno 48 ore lavorative di anticipo sulla macellazione alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. n. 5 di Pisa zona Pisana, tel. 050/954434. La U. F. Sanità Pubblica Veterinaria, zona Pisana fornisce il servizio di controllo dei visceri degli animali macellati domiciliarmente per uso privato, nel periodo 1 dicembre /28 febbraio nel concentramento unico individuato presso l’Ambulatorio Veterinario a fini istituzionali, via di Granuccio – Ospedaletto e negli orari sotto individuati. Al di fuori di tale periodo, chi intende eseguire la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni degli animali consentiti, ne deve dare comunicazione alla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, zona Pisana con almeno 48 ore lavorative di anticipo. La U.F. indicherà al richiedente il luogo e l’ora dove i visceri degli animali dovranno essere sottoposti alla visita sanitaria. La prestazione veterinaria è soggetta alla tariffazione prevista dal vigente Tariffario Regionale. La macellazione dovrà avvenire con metodi eutanasici. Chi intende macellare domiciliarmente per uso familiare animali della specie ovi/caprina dovrà, in un primo momento, autocertificare il sistema di smaltimento dei materiali specifici a rischio (ovi/caprini <12 mesi: milza e intestino; ovi/caprini >12 mesi: milza, intestino, testa e midollo spinale). Dovrà, in un secondo momento presentare i documenti conformi al Reg. CE 1774/2002 dell’avvenuto smaltimento. Non è consentito sezionare ed asportare parti della carcassa od utilizzare organi e visceri prima della prescritta visita sanitaria. Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio gli utenti che richiedono il controllo, rispettando le 48 ore lavorative di preavviso, si devono presentare al controllo veterinario delle carni e dei visceri presso i locali siti in Via di Granuccio – Ospedaletto (Pisa) con il seguente orario: LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 11.30- 13.00 15.00-16.00 11.30-12.30 Gli utenti si devono presentare muniti di : 1) Un contenitore con i visceri rossi dell’animale macellato (lingua, polmoni e trachea, cuore, fegato, milza, l’intero diaframma ed eventuali altri visceri o parti colpiti da particolari patologie); 2) Copia del mod. 4 di acquisizione del/degli animali vivi; 3) Il modello ufficiale per la richiesta di macellazione domiciliare, precompilato nella parte che riguarda l’utente; 4) Dichiarazione firmata di cui all’allegato 9 della D.G.R.T. 926/07. Nel caso di campionamento per esame trichinoscopico l’esito sarà fornito col sistema del silenzio/assenzo nei tempi concordati con la U.F. di Sanità Pubblica Veterinaria della Zona Pisana. Fino all’esito favorevole dell’esame, è vietato consumare le carni del suino macellato ad uso privato, se non sufficientemente cotte, in funzione dell’inattivazione di eventuali forme parassitarie. Il Servizio Veterinario dell’Az. Usl 5 e la Polizia Municipale sono incaricati, per la parte di loro competenza, della esecuzione della presente ordinanza. Fauglia, 28.10.2010 Il Sindaco Carlo Carli

Tags: suini, macellazione